Regime forfettario

Il Regime forfetario

Un'ottima opportunità per i "microcontribuenti"

GENERALITÀ

Il regime forfetario è stato istituito dall’articolo 1, commi da 54 ad 89, della Legge n. 190/2014. È stato poi modificato dalla Legge n. 208/2015, c.d. “Legge di Stabilità 2016”. Tale corpo normativo era rimasto in vigore sino al 31/12/2018. 

Con le modifiche apportate dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), il Regime Forfetario è stato modificato, prevedendosi, in particolare, con decorrenza 01/01/2023, un’unica e più elevata soglia dei ricavi/compensi (€ 85.000) nel limite della quale esservi ammessi. 


Di seguito proponiamo una sintesi aggiornata a partire dall’anno 2025 delle principali caratteristiche del regime. 


 
Gli interessati all'assistenza dello Studio possono contattarci, senza alcun impegno, per avere maggiori ragguagli circa il regime applicato al loro caso specifico.
Per avere indicazioni sui costi dei servizi di assistenza ai contribuenti forfetari, consultare la pagina Tariffe o cliccare qui.

LIMITE RICAVI E COMPENSI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITA’
La seguente tabella sintetizza i 9 gruppi di attività rispetto ai quali sono individuati i limiti dei ricavi/compensi previsti per l’accesso al regime nonché i corrispondenti coefficienti di redditività forfetaria: 

I limiti indicati vanno verificati con riferimento all’anno precedente di esercizio dell’attività e devono essere ragguagliati al numero di mesi di attività per periodi inferiori all'anno.

SEMPLIFICAZIONI AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
Il reddito di riferimento del contribuente forfetario viene calcolato applicando all’ammontare dei ricavi o compensi il coefficiente di redditività associato al codice ATECO (v. tabella sopra riportata).
Su detto reddito (al netto dei contributi previdenziali dovuti) si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP pari al 15% o al 5% in caso di “nuova attività”.

SEMPLIFICAZIONI IVA. ESONERO E ADESIONE SPONTANEA ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA
I soggetti in regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’IVA e da tutti gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal DPR n. 633/72, tra cui:
  • registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi, degli acquisti;
  • tenuta e conservazione dei registri e documenti, fatta eccezione per le fatture e i documenti di acquisto e le bollette doganali di importazione;
  • dichiarazione e comunicazione annuale IVA;
  • comunicazione dichiarazioni d’intento ricevute.
Gli stessi soggetti non esercitano la rivalsa dell’imposta, né esercitano il diritto alla detrazione dell’IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti. Sono tenuti altresì a numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali, a certificare e conservare corrispettivi, a versare l’IVA sugli acquisti intra UE di importo annuo superiore a 10.000 euro e sui servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge.
Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica è in vigore per tutti i contribuenti in regime forfettario, indipendentemente dai ricavi o compensi percepiti nell’anno precedente.

Tale misura ha posto fine al regime transitorio che nel 2023 esonerava dell’obbligo i forfettari che nel 2022 avevano erano rimasti al di sotto dei 25.000€ di compensi o ricavi.


ACCESSO AL REGIME FORFETARIO E CONDIZIONI OSTATIVE        
I soggetti che iniziano l’attività e presumono di rispettare tutti i requisiti previsti dalla normativa per poter aderire al regime forfetario, devono darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività, tramite il Modello AA9/12.
La tabella seguente riepiloga le condizioni ostative al regime forfetario, che vanno verificate con riferimento al medesimo anno di applicazione del regime:

FRUIBILITÀ DI BENEFICI FISCALI E NON FISCALI
Il reddito soggetto al regime forfetario deve essere incluso ai fini della verifica della spettanza o del computo di una misura agevolativa di qualsiasi tipo (cfr. art. 1, comma, 75 L. 190/2014): «Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario».

FUORIUSCITA DAL REGIME

Il regime forfetario viene disapplicato dall'anno successivo a quello in cui sono persi i requisiti d'accesso, oppure si verifica una condizione ostativa. La fuoriuscita dal regime è immediata nell'anno stesso in cui i ricavi o i compensi incassati superano 100.000 euro, limite non ragguagliabile ad anno (art. 1 co. 71 della L. 190/2014). In quest'ultimo caso, il reddito dell'intero anno è determinato con le modalità ordinarie, con applicazione di IRPEF e relative addizionali, è dovuta l'IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite e devono essere effettuati gli ordinari adempimenti contabili e fiscali per l'annualità in cui si è verificata la fuoriuscita dal regime.
La fuoriuscita dal regime non impedisce di avvalersi nuovamente dello stesso dopo il riacquisto delle condizioni necessarie.

ULTERIORI AGEVOLAZIONI
  • I ricavi e i compensi che costituiscono il reddito forfetario non subiscono ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta e a tal fine i contribuenti rilasciano apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito è soggetto ad imposta sostitutiva;
  • non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte, dovendo però indicare nella propria dichiarazione annuale il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi;
  • esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi;
  •  esclusione dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri.
REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO
I soggetti del regime forfetario che esercitano attività d’impresa possono optare per il regime contributivo agevolato. Il reddito forfetario costituisce base imponibile su cui si applica la contribuzione dovuta, ridotta del 35%. I versamenti dovuti sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’attività d’impresa devono presentare apposita dichiarazione messa a disposizione dall’INPS, mentre i soggetti già esercenti attività di impresa presentano la stessa dichiarazione entro il 28 febbraio di ciascun anno.
Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui vien meno taluna delle condizione previste. La cessazione determina l’applicazione del regime ordinario.
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