I limiti indicati vanno verificati con riferimento all’anno precedente di esercizio dell’attività e devono essere ragguagliati al numero di mesi di attività per periodi inferiori all'anno.
SEMPLIFICAZIONI AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
Il reddito di riferimento del contribuente forfetario viene calcolato applicando all’ammontare dei ricavi o compensi il coefficiente di redditività associato al codice ATECO (v. tabella sopra riportata).
Su detto reddito (al netto dei contributi previdenziali dovuti) si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP pari al 15% o al 5% in caso di “nuova attività”.
SEMPLIFICAZIONI IVA. ESONERO E ADESIONE SPONTANEA ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA
I soggetti in regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’IVA e da tutti gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal DPR n. 633/72, tra cui:
- registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi, degli acquisti;
- tenuta e conservazione dei registri e documenti, fatta eccezione per le fatture e i documenti di acquisto e le bollette doganali di importazione;
- dichiarazione e comunicazione annuale IVA;
- comunicazione dichiarazioni d’intento ricevute.
Gli stessi soggetti non esercitano la rivalsa dell’imposta, né esercitano il diritto alla detrazione dell’IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti. Sono tenuti altresì a numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali, a certificare e conservare corrispettivi, a versare l’IVA sugli acquisti intra UE di importo annuo superiore a 10.000 euro e sui servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge.
L'utilizzo del regime forfetario determina l'esonero (salvo scelta volontaria) dagli obblighi di fatturazione elettronica, pur permanendo i vincoli in ordine alla fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione. Di regola, tali soggetti non hanno l'obbligo di conservare elettronicamente le fatture ricevute, a meno che abbiano comunicato al cedente/prestatore il proprio indirizzo telematico (PEC o codice destinatario). In tale caso, ai sensi dell'art. 39 del DPR 633/72, sono tenuti alla conservazione elettronica dei documenti.
Al fine di incentivare l’adesione spontanea alla fatturazione elettronica, per i contribuenti in regime forfetario che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per l’accertamento è ridotto di un anno (art. 1, comma 74 , L. 190/2014).
ACCESSO AL REGIME FORFETARIO E CONDIZIONI OSTATIVE
I soggetti che iniziano l’attività e presumono di rispettare tutti i requisiti previsti dalla normativa per poter aderire al regime forfetario, devono darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività, tramite il Modello AA9/12.
La tabella seguente riepiloga le condizioni ostative al regime forfetario, distinguendo quelle in vigore fino al 31.12.2019 da quelle operative dal 2020 (come modificate dalla legge di bilancio 2020), che vanno verificate con riferimento al medesimo anno di applicazione del regime: