Regime forfetario

Il Regime forfetario

Un'ottima opportunità per i "microcontribuenti"

GENERALITÀ

Il regime forfetario è stato istituito dall’articolo 1, commi da 54 ad 89, della Legge n. 190/2014. È stato poi modificato dalla Legge n. 208/2015, c.d. “Legge di Stabilità 2016”. Tale corpo normativo era rimasto in vigore sino al 31/12/2018. 

Con le modifiche apportate dalla L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), il Regime Forfetario è stato modificato, prevedendosi, in particolare, con decorrenza 01/01/2019, un’unica e più elevata soglia dei ricavi/compensi (€ 65.000) nel limite della quale esservi ammessi. Erano state inoltre eliminate alcune cause ostative in precedenza previste che rendevano il regime accessibile ad una più amplia platea di contribuenti. 

Con la Legge 27/12/2019, n. 160, in vigore dal 01/01/2020, il regime forfetario è stato ulteriormente modificato, restringendosi, in parte, le maglie per esservi ammessi. 

Di seguito proponiamo una sintesi aggiornata a partire dall’anno 2020 delle principali caratteristiche del regime. 


 
Gli interessati all'assistenza dello Studio possono contattarci, senza alcun impegno, per avere maggiori ragguagli circa il regime applicato al loro caso specifico.
Per avere indicazioni sui costi dei servizi di assistenza ai contribuenti forfetari, consultare la pagina Tariffe o cliccare qui.

LIMITE RICAVI E COMPENSI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITA’
La seguente tabella sintetizza i 9 gruppi di attività rispetto ai quali sono individuati i limiti dei ricavi/compensi previsti per l’accesso al regime (distinguendoli fino al 31/12/2018 e a partire dal 01/01/2019) nonché i corrispondenti coefficienti di redditività forfetaria: 

I limiti indicati vanno verificati con riferimento all’anno precedente di esercizio dell’attività e devono essere ragguagliati al numero di mesi di attività per periodi inferiori all'anno.

SEMPLIFICAZIONI AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
Il reddito di riferimento del contribuente forfetario viene calcolato applicando all’ammontare dei ricavi o compensi il coefficiente di redditività associato al codice ATECO (v. tabella sopra riportata).
Su detto reddito (al netto dei contributi previdenziali dovuti) si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP pari al 15% o al 5% in caso di “nuova attività”.

SEMPLIFICAZIONI IVA. ESONERO E ADESIONE SPONTANEA ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA
I soggetti in regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’IVA e da tutti gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal DPR n. 633/72, tra cui:
  • registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi, degli acquisti;
  • tenuta e conservazione dei registri e documenti, fatta eccezione per le fatture e i documenti di acquisto e le bollette doganali di importazione;
  • dichiarazione e comunicazione annuale IVA;
  • comunicazione dichiarazioni d’intento ricevute.
Gli stessi soggetti non esercitano la rivalsa dell’imposta, né esercitano il diritto alla detrazione dell’IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti. Sono tenuti altresì a numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali, a certificare e conservare corrispettivi, a versare l’IVA sugli acquisti intra UE di importo annuo superiore a 10.000 euro e sui servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge.
L'utilizzo del regime forfetario determina l'esonero (salvo scelta volontaria) dagli obblighi di fatturazione elettronica, pur permanendo i vincoli in ordine alla fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione. Di regola, tali soggetti non hanno l'obbligo di conservare elettronicamente le fatture ricevute, a meno che abbiano comunicato al cedente/prestatore il proprio indirizzo telematico (PEC o codice destinatario). In tale caso, ai sensi dell'art. 39 del DPR 633/72, sono tenuti alla conservazione elettronica dei documenti.

Al fine di incentivare l’adesione spontanea alla fatturazione elettronica, per i contribuenti in regime forfetario che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per l’accertamento è ridotto di un anno (art. 1, comma 74 , L. 190/2014).

ACCESSO AL REGIME FORFETARIO E CONDIZIONI OSTATIVE        
I soggetti che iniziano l’attività e presumono di rispettare tutti i requisiti previsti dalla normativa per poter aderire al regime forfetario, devono darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività, tramite il Modello AA9/12.
La tabella seguente riepiloga le condizioni ostative al regime forfetario, distinguendo quelle in vigore fino al 31.12.2019 da quelle operative dal 2020 (come modificate dalla legge di bilancio 2020), che vanno verificate con riferimento al medesimo anno di applicazione del regime:

FRUIBILITÀ DI BENEFICI FISCALI E NON FISCALI
Il reddito soggetto al regime forfetario deve essere incluso ai fini della verifica della spettanza o del computo di una misura agevolativa di qualsiasi tipo (cfr. art. 1, comma, 75 L. 190/2014): «Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario».

PASSAGGI DI REGIME
Il passaggio da un regime fiscale ad un altro è regolato dal Dpr 442/1997.
Secondo tale decreto l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta:
  • vincola il contribuente per almeno un triennio, trascorso il quale si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione del regime scelto;
  • si desume da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili;
  • il contribuente è tenuto a comunicare l’opzione nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata (quadro VO).
Deve tuttavia segnalarsi che, poiché il regime forfetario è un “regime naturale”, se un soggetto ha optato, mediante comportamento concludente, per il regime di contabilità semplificata anche se in possesso dei requisiti previsti per l’applicazione del regime forfetario, tale scelta non lo vincola alla permanenza triennale nel regime scelto (quello di contabilità semplificata). Pertanto, è sempre possibile transitare dal regime semplificato a quello forfetario senza dover scontare alcun vincolo triennale di permanenza (cfr. Risoluzione Agenzia delle entrate del 14/09/2018 n. 64).

ULTERIORI AGEVOLAZIONI
  • I ricavi e i compensi che costituiscono il reddito forfetario non subiscono ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta e a tal fine i contribuenti rilasciano apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito è soggetto ad imposta sostitutiva;
  • non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte, dovendo però indicare nella propria dichiarazione annuale il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi;
  • esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi;
  •  esclusione dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri.
REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO
I soggetti del regime forfetario che esercitano attività d’impresa possono optare per il regime contributivo agevolato. Il reddito forfetario costituisce base imponibile su cui si applica la contribuzione dovuta, ridotta del 35%. I versamenti dovuti sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’attività d’impresa devono presentare apposita dichiarazione messa a disposizione dall’INPS, mentre i soggetti già esercenti attività di impresa presentano la stessa dichiarazione entro il 28 febbraio di ciascun anno.
Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui vien meno taluna delle condizione previste. La cessazione determina l’applicazione del regime ordinario.
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